STATUTO
Del Centro olistico GLI ASTRI associazione sportiva dilettantistica

ART. 1 – denominazione e sede
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita con sede a Marcon (Ve), via Venier 26/c, una associazione non commerciale operante nel settore sportivo denominata “Centro olistico Gli Astri associazione sportiva dilettantistica”. Inoltre è costituita una sede operativa nel comune di Venezia in località Marghera, via Confalonieri 14, presso la sede UISP.

ART. 2 – principi fondamentali
L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
Con delibera del Consiglio Direttivo l’associazione può aderire ad altre Associazioni nazionali, e agli organismi aderenti al CONI. A seguito dell’adesione, si conforma agli statuti e ai regolamenti nonché alle norme e alle direttive emessi dagli Enti citati.

ART. 3 – scopo sociale

L’associazione si propone di :
promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche;
promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento dei soci nelle attività sportive e culturali;
gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestra;
indire corsi di avviamento allo sport di attività motoria e di mantenimento;
organizzare corsi di formazione e qualificazione per operatori sportivi;

Inoltre l’associazione, con apposite deliberazioni del Consiglio Direttivo, può:
attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici e con privati per gestire impianti sportivi e collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative;
organizzare attività ricreative e culturali a favore dei soci;
esercitare in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento osservando le normative amministrative e fiscali vigenti.

ART. 4 – i soci
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere socie le persone fisiche che condividono gli scopi dell’Associazione e che si impegnano a realizzarli.
Chi intende essere ammesso come socio deve presentare richiesta scritta all’associazione, impegnandosi ad attenersi al presente statuto, agli eventuali regolamenti e alle delibere approvate dagli organi dell’associazione. A seguito della richiesta viene rilasciata la tessera sociale, il richiedente acquisisce ad ogni effetto la qualifica di socio ed il suo nominativo viene annotato sul libro soci. La temporaneità della partecipazione alla vita associativa è esclusa in ogni caso; tuttavia il socio deve confermare ogni anno la sua volontà di far parte dell’associazione con il versamento del contributo associativo.

ART. 5 – diritti e doveri dei soci
Il socio ha diritto:
a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in assemblea, anche per quanto riguarda la modifica dello statuto e degli eventuali regolamenti;
a partecipare attivamente e passivamente alle elezioni degli organi sociali.

Il socio è tenuto:
all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni approvate dagli organi sociali;
al versamento del contributo associativo.

ART. 6 – contributo associativo

Il contributo associativo annuale che il socio è tenuto a versare all’associazione ed i contributi per la partecipazione alle specifiche attività, sono stabiliti ad ogni anno dal Consiglio Direttivo.
Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile e non può essere restituito in nessun caso.

ART. 7 – perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si perde per dimissioni volontarie, esclusione o a causa di morte.
Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo che ne prende atto .
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio nei seguenti casi:
mancato rispetto delle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni approvate dagli organi dell’Associazione;
attività contrarie agli interessi dell’Associazione o che le arrechino danno, anche morale, o discredito;
rifiuto di versare il contributo associativo;
Nei casi a) e b) l’esclusione deve essere comunicata per lettera ai destinatari.
Le dimissioni e le esclusioni sono operative dalle relative annotazioni sul libro soci.

ART. 8 – fondo comune
Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da altri eventuali contributi e liberalità che pervengono all’Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione.
Il fondo comune comprende anche tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’eventuale avanzo di gestione è obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività istituzionali previste da questo statuto.

ART. 9 – esercizio sociale
L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31dicembre di ogni anno.

ART. 10 – organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
L’Assemblea dei soci
Il Consiglio Direttivo
Il Presidente

ART. 11 – L’Assemblea
Le Assemblee possono essere ordinarie e straordinarie.
L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
Approva il bilancio consuntivo
Elegge il Consiglio Direttivo qualora sia necessario il rinnovo.
Delibera su tutti le questioni poste all’ordine del giorno
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’anno sociale. Può essere convocata, inoltre, tutte le volte in cui il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. Il Consiglio Direttivo deve infine convocarla se perviene una richiesta scritta, contenente le materie da discutere, firmata da almeno il 30% dei soci. In quest’ultimo caso la convocazione deve avvenire entro 30 giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta.
L’Assemblea straordinaria deve essere convocata per modificare lo statuto oppure per deliberare lo scioglimento dell’Associazione nominando il liquidatore.

ART. 12 – convocazione dell’Assemblea
La convocazione dell’Assemblea deve avvenire a mezzo avviso scritto affisso nella sede sociale e/o nei luoghi in cui si svolge l’attività dell’Associazione o trasmesso via mail con avviso di recapito. L’avviso, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della convocazione, deve essere reso pubblico almeno 15 giorni prima della data stabilita per l’assemblea.

ART. 13 – validità e svolgimento dell’Assemblea
L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se è presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. L’Assemblea delibera, a maggioranza assoluta dei partecipanti, su tutti i punti previsti dall’ordine del giorno.

L’Assemblea straordinaria è valida se è presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci e delibera a maggioranza assoluta degli associati con diritto di voto, la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione.
Nelle Assemblee hanno diritto di voto gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo. Ogni partecipante può rappresentare al massimo un altro socio, se in possesso di delega scritta e firmata.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, o in sua assenza, dal vice Presidente o da un altro socio eletto dall’Assemblea stessa.
Il Presidente dell’Assemblea nomina il segretario che ha il compito prendere nota dei partecipanti, di verbalizzare il dibattito, le votazioni e le deliberazioni adottate.

ART. 14 – il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 4 consiglieri.
I Consiglieri rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente ed il vice Presidente ed attribuisce gli altri incarichi.
Le cariche sociali sono incompatibili, pena la decadenza, con eventuali analoghi incarichi in altre associazioni sportive. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne è fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo mail con avviso di recapito con un anticipo di almeno 7 giorni sulla data della convocazione.
Le riunioni sono valide e si può deliberare se è presente almeno la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei voti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta pertanto al Consiglio
Curare l’esecuzione delle deliberazioni approvate dall’Assemblea
Redigere la proposta di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’Approvazione dell’Assemblea
Approvare eventuali regolamenti interni
Approvare la stipula di contratti inerenti l’attività sociale
Deliberare circa il recesso e l’esclusione degli associati
Attribuire incarichi e nominare commissioni per affrontare particolari questioni sulla vita dell’Associazione
Stabilire l’entità dei contributi associativi e dei contributi di partecipazione alle spese per specifiche attività
In generale, compiere tutti gli atti necessari alla corretta amministrazione dell’Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più Consiglieri decadano dall’incarico, i Consiglieri rimasti devono, alla prima riunione utile, provvedere a reintegrare il Consiglio Direttivo nella sua composizione facendo ricorso alla lista dei primi non eletti.
Nell’impossibilità di attuare tale modalità, i Consiglieri rimasti devono nominare altri soci che rimarranno in carica fino alla successiva Assemblea che delibera la ratifica della scelta ovvero provvede alla nomina di nuovi Consiglieri per riportare il Consiglio Direttivo alla pienezza della sua composizione.

ART. 15 – compiti e poteri del Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Al Presidente è attribuito il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente di convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

ART. 16 – pubblicità e trasparenza
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo, nonché i bilanci approvati. La richiesta deve essere presentata al Presidente il quale incarica il Segretario di provvedere.

ART. 17 – scioglimento
In caso di scioglimento dell’Associazione, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, e all’estinzione delle obbligazioni in essere, tutti i beni residui devono essere devoluti ai fini sportivi ad altra associazione che persegua le stesse finalità e per ragioni di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

ART. 18 – applicabilità di norme
Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti, nonché le norme previste dagli statuti e dai regolamenti degli Enti cui l’Associazione ha aderito.

Approvato con deliberazione dell’Assemblea del giorno 27.07.2015